Durante il convegno Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti sull’argomento della fattura elettronica.
I dubbi aperti sono stati:
- Riguardo l’inversione contabile o reverse charge delle fatture elettroniche ricevute uno dei dubbi ancora aperti era se si dovesse inviare il documento integrato oppure fosse abbstanza l’annotazione sui registri IVA.
- Se in caso di invio al SDI, la fattura elettronica integrata che codice tipo documento (TD) dovesse avere se TD01 oppure TD20.
Tali quesiti non sono ancora stati definitivamente chiariti ma l’Agenzia delle Entrate, ha lasciato intendere che l’integrazione della fattura ricevuta in reverse charge detta anche inversione contabile, debba transitare allo SDI come tutte le normali fatture elettroniche.
Questa impostazione però non sembra essere coerente con la normativa vigente in termini di fattura elettronica.
Assosoftware stessa ha dichiarato di non considerare assolutamente obbligatorio/necessario far transitare dallo SDI l’integrazione delle fatture elettroniche ricevute e soggette a reverse charge.
Nel caso si scelga di seguire la tesi dell’Agenzia delle Entrate, bisogna stare molto attenti al codice fattura da inserire per l’invio del file xml al SDI.
L’Agenzia delle Entrate ha per il momento affermato che:
“la trasmissione del file xml relativo all’integrazione delle fatture elettroniche ricevute e soggette ad inversione contabile/reverse charge deve avvenire con codice tipo documento TD01, non TD20 che identifica l’autofattura e non l’integrazione dei quelle ricevute”
Nei giorni antecedenti più parti avevano sostenuto la teoria che l’invio del file xml dell’integrazione della fattura elettronica dovesse essere TD20, invero il codice dell’autofattura.
In realtà tale tesi non può essere ritenuta corretta proprio perché non si tratta di autofatture ma di integrazione di fatture ricevute.